Nel dibattito pubblico, la mappa di Israele viene spesso trattata come un’eccezione caotica.
Un enigma insolubile di confini, linee armistiziali, proposte di partizione.
Se spogliamo la questione della sua carica emotiva, scopriamo che il perimetro di questo Stato non ha nulla di diverso di quello di ogni altro Stato sul pianeta. E risponde alla logica del diritto internazionale.
Prima di partire, dobbiamo mettere le basi. Come si stabilisce un confine. Non solo in Israele, ma in generale, nel mondo.
Ci sono cinque modi diversi.
I trattati bi- o multilaterali
È un accordo formale e volontario tra Stati sovrani. Francia e Spagna si siedono a un tavolo e decidono che il loro confine sono i Pirenei.
Questo meccanismo include anche l’aggiudicazione giudiziale o arbitrale, ovvero la decisione delle parti di delegare la delimitazione del confine a un tribunale terzo (come la Corte Internazionale di Giustizia), accettandone la sentenza come vincolante.
In sostanza, Francia e Spagna non si siedono a un tavolo, ma dicono, accettiamo che un arbitro decida dove dovrebbe essere il nostro confine, e accetteremo entrambe la sua decisione.
Il principio dell’uti possidetis juris
Eh lo sapevate che veniva fuori il latino anche stavolta. Non è complicato, però.
È la regola che converte automaticamente i confini amministrativi interni o le linee di demarcazione coloniale preesistenti in confini internazionali formali al momento dell’indipendenza o della dissoluzione di un’entità sovrana che precede.
Ok, detta così sembra difficile. Ma aspettate.
In sostanza la colonia inglese del Ghana cessa di esistere perché i britannici se ne vogliono andare. Con gli stessi confini nasce la Repubblica del Ghana. I ghanesi liberi ottengono ciò che c’era già prima.
La prescrizione acquisitiva
È l’acquisizione del titolo di sovranità su un territorio attraverso l’esercizio continuo, pacifico, pubblico e incontrastato delle funzioni statali per un lungo periodo di tempo. La condizione indispensabile che vi sia l’acquiescenza (il silenzio-assenso) dello Stato originariamente titolare.
Sì, anche questa sembra complicata.
Diciamo che vado da un collega e gli prendo una penna. La prendo e basta, non gliela chiedo. Lui mi vede prenderla, non litighiamo per la penna. Io quella penna me la metto sulla mia scrivania, poi me la porto pure a casa. A una cena aziendale la tiro fuori dal taschino davanti a tutti per firmare un biglietto. Nessuno dice niente. La penna la uso io, in modo continuo, pacifico, pubblico, e incontrastato. Il mio collega non mi dice mai niente. Dopo molto tempo, diciamo una decina d’anni, la penna posso dire che è mia.
Stessa cosa per i confini.
I mutamenti naturali
Sono le modifiche al territorio. Sono gli elementi naturali che fungono da frontiera (come il letto di un fiume).
Se Veneto ed Emilia fossero degli Stati e avessero deciso che il centro del Po è il loro confine, e poi, col tempo, il Po si sposta, il confine si sposta col Po.
I meccanismi storici di conquista
È l’acquisizione di territori con l’uso della forza al termine di una guerra.
Questo fattore oggi è vietato. A partire dal 1945, con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, la conquista è diventata assolutamente illegittima.
Pertanto, ad oggi, l’occupazione militare o l’annessione unilaterale non costituiscono più un titolo giuridico valido per generare un nuovo confine.
In sostanza, se la Russia aggredisce l’Ucraina e annette la Crimea, la Crimea è ancora dell’Ucraina, anche se sopra ci sono le truppe russe.
Cosa non genera un confine
E fin qui abbiamo stabilito come si stabiliscono i confini. Quelli elencati sono i soli modi in cui si generano i confini internazionali. Non ne esistono altri.
Per la nostra discussione, però, è altrettanto importante capire cosa NON può generare confini.
Le risoluzioni dell’ONU non generano confini.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite non è un legislatore globale né un governo mondiale con sovranità territoriale.
Le sue risoluzioni hanno valore di raccomandazione politica o di accertamento di violazioni, ma sono del tutto prive di potere di creare confini.
L’ONU non può creare, distruggere o spostare confini giuridici.
E il motivo è abbastanza semplice da capire.
L’ONU è composta da (quasi) tutte le nazioni nel mondo. Per ovvie ragioni, la maggioranza delle nazioni del mondo non sono ricche come, ad esempio, l’Italia.
Ora immaginate che l’Italia scopra, a sud della Sardegna, un immenso giacimento di petrolio nelle sue acque territoriali.
Se l’ONU avesse il potere di generare confini potrebbe riunirsi e decidere a maggioranza che il confine dell’Italia non comprende quel giacimento, spostando, che ne so, il confine della Spagna o della Tunisia, perché spagnoli o tunisini hanno promesso all’ONU che redistribuiranno i proventi del petrolio.
Le linee di armistizio.
Se due paesi in guerra firmano un armistizio, la linea che separa i due eserciti al momento della cessazione delle ostilità è la linea armistiziale.
Queste linee cristallizzano una situazione sul terreno ma nulla dicono sulla questione della sovranità e dei confini politici definitivi.
Pensate all’8 settembre. Gli italiani firmano un armistizio con gli Alleati, la linea di confine tra territori occupati dagli Alleati e quelli controllati dalle forze dell’Asse è netta. Ma non dice nulla sul confine dell’Italia di per sé.
I CONFINI REALI
Fatto chiarezza su questi punti, passiamo alla carta geografica.
Andiamo sul terreno.

Il confine tra Israele e l’Egitto rappresenta un’applicazione da manuale dei confini decisi tramite trattati bilaterali.
La frontiera è regolata dal Trattato di pace israelo-egiziano del 1979, che ha formalizzato il ritiro militare e civile israeliano dalla penisola del Sinai (occupata nel 1967).
L’accordo ha ripristinato la linea di confine storica stabilita nel 1906 tra l’Impero Ottomano e l’Egitto (allora sotto amministrazione britannica).
Poiché tale linea era divenuta poi il confine esterno occidentale del Mandato Britannico di Palestina, il trattato del 1979 ha sanato la parentesi bellica riconfermando un titolo giuridico preesistente e insindacabile.

Anche il confine orientale con il Regno di Giordania discende in modo diretto da un trattato bilaterale, il Trattato di pace israelo-giordano del 1994.
Il testo del trattato fissa la linea di demarcazione internazionale seguendo linee geografiche. Il corso dei fiumi Giordano e Yarmouk, la mezzeria del Mar Morto, e la depressione desertica dell’Araba (Wadi Araba) fino al Golfo di Aqaba.
Questo trattato contiene un dettaglio molto importante. La delimitazione formale della frontiera statale tra Israele e Giordania è stata volutamente scorporata dallo status della Cisgiordania.
Mi spiego.
Il trattato scrive, in pratica: io, Giordania, convengo con te, Israele, che fino a qua è Giordania. Da lì in poi non voglio ben dire cos’è perché politicamente non mi conviene dire che è Israele, dico solo che certamente non è Giordania.

A nord, col Libano, abbiamo un classico caso, invece di quella frasetta latina. Uti possidetis juris.
Il confine giuridico internazionale tra Israele e Libano è la linea Paulet-Newcombe del 1923.
È un accordo che separava il Mandato britannico della Palestina dal Mandato francese del Libano.
Al momento dell’indipendenza dei due Stati, questa linea amministrativa si è convertita automaticamente in confine internazionale per effetto dell’uti possidetis juris.
È fondamentale non confondere il confine giuridico con la cosiddetta Linea Blu.
La linea Blu è quella linea tracciata dalle Nazioni Unite nel 2000 per verificare il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale.
La Linea Blu, per esplicita dichiarazione dell’ONU, non è un confine politico, ma una linea di cessate il fuoco de facto.
Il confine di diritto rimane la linea del 1923.

A nord est, invece, abbiamo l’esemplificazione di come i conflitti non spostino (più) i confini.
La linea che separa le forze israeliane da quelle siriane è la cosiddetta Linea Viola, stabilita originariamente al termine della Guerra dei Sei Giorni (1967) e ridefinita con l’accordo di disimpegno del 1974.
Questa linea traccia unicamente il limite dell’avanzata militare e del successivo controllo fisico del territorio da parte delle forze armate israeliane.
Non è un confine.
Quindi, l’atto con cui il parlamento israeliano nel 1981 ha esteso unilateralmente la propria legge, giurisdizione, e amministrazione sul Golan è privo di idoneità giuridica.
Un atto unilaterale basato su un’occupazione militare post-1945 non ha la forza di sanare il vizio d’origine né può produrre un nuovo confine internazionale legittimo.
Il confine legale attuale tra Israele e Siria è quello dettato dalla linea che separava il Mandato britannico di Palestina e il Mandato francese siriano (uti possidetis juris).
In attesa di un trattato bilaterale anche qui, alla fine delle ostilità.

I CONFINI INTERNI
Passiamo ora all’elefante nella stanza.
Che dobbiamo dire della questione dei confini di Gaza e della Cisgiordania (detta anche Giudea e Samaria)?
Facciamo rapidamente un po’ di storia.
Nel ’48 Israele dichiara l’indipendenza (ed eredita le linee di confine del Mandato britannico).
Quasi immediatamente la Giordania (una di tante nazioni) dichiara guerra a Israele e ne invade il territorio.
Nel ’67, a seguito di un’altra guerra, Israele riprende i territori invasi dalla Giordania.
È opinione comune che la linea dell’armistizio antecedente al ’67, la cosiddetta Linea Verde, costituisca un confine tra Israele e la Palestina.

Ma vediamo se possiamo definire questi dei confini.
Gli accordi di armistizio del 1949 non erano trattati di pace né accordi di delimitazione territoriale.
Al contrario, il testo firmato dalle delegazioni specificava in modo esplicito che tale linea veniva tracciata per scopi puramente militari e non avrebbe in alcun modo pregiudicato i diritti, le pretese e le posizioni politiche definitive delle parti.
Non c’è alcuna possibilità di applicare l’uti possidetis juris
La Linea Verde non ha alcuna corrispondenza con precedenti linee amministrative interne o confini coloniali.
È una linea disegnata dal nulla nel 1949 come punto di arresto dei rispettivi eserciti al termine del primo conflitto arabo-israeliano.
E non c’è alcuna possibilità di applicare la prescrizione acquisitiva, perché la Linea Verde è stata contestata politicamente e militarmente fin dal primo giorno della sua tracciatura da tutti gli attori regionali.
Ricordate l’esempio della penna? Sarebbe come se il mio collega mi chiedesse di ridargliela ogni dieci minuti. Non potrei tranquillamente affermare che è mia e basta.
La Linea Verde è, di conseguenza, una linea militare priva di qualsiasi valore sovrano o confinale.
L’irrilevanza giuridica delle risoluzioni
Un altro grande equivoco riguarda la Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1947, ovvero il celeberrimo Piano di spartizione della Palestina.
Come detto, le risoluzioni ONU non possiedono la forza giuridica di generare confini.
La Risoluzione 181 si configurava come una semplice proposta e raccomandazione politica.
Poiché il Regno Unito si rifiutò di implementarla e i paesi arabi la respinsero formalmente, quella mappa non è mai stata applicata.
1948–1967: La continuità del vuoto
Fa molto comodo ignorare il (quasi) ventennio 1948-1967
In quel periodo, il controllo di Cisgiordania e Gaza non apparteneva a Israele, ma a due Stati arabi. Lo status giuridico dell’area, tuttavia, era identico.
La Cisgiordania era sotto controllo giordano.
Nel 1948 la Giordania occupò l’area e nel 1950 la annesse formalmente. Tale annessione, basata sulla conquista militare, fu dichiarata illegittima e non riconosciuta dalla comunità internazionale e dalla stessa Lega Araba.
La Striscia di Gaza era sotto controllo egiziano
L’Egitto occupò militarmente la Striscia nel 1948 ma non ne pretese mai la sovranità né procedette all’annessione, mantenendola sotto un regime provvisorio di occupazione bellica.
La conquista materiale del 1948 da parte di Giordania ed Egitto non ha generato alcun confine giuridico internazionale.
Nel 1967, Israele non ha invaso territori protetti da frontiere statali legittime, ma ha esteso il proprio controllo militare su aree che si trovavano già in un vuoto assoluto di delimitazione sovrana fin dal 1948.
Esclusi i falsi miti delle linee armistiziali e delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale ONU, non resta altro che l’uti possidetis juris.
Al momento della formale cessazione del Mandato Britannico, il 14 maggio 1948, la potenza mandataria ha lasciato il territorio al di qua del fiume Giordano senza aver introdotto alcuna forma di scomposizione amministrativa interna.
A differenza di altri contesti coloniali o federali (si pensi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica o della Jugoslavia, o alla decolonizzazione dell’America Latina), la Gran Bretagna ha amministrato la Palestina mandataria come un’unica entità territoriale.
Non esistevano linee di demarcazione legale, province autonome, distretti, o sotto-unità giuridiche strutturate che separassero formalmente una ipotetica regione araba da una ebraica.
L’unica linea di separazione interna tracciata storicamente dai britannici risaliva al 1922 lungo il corso del Giordano. Questa servì a scorporare la Transgiordania, lasciando la Cisgiordania e Gaza saldate in un unico blocco amministrativo con il resto del territorio.
Non essendoci linee amministrative interne al di qua del Giordano, il principio dell’uti possidetis juris ha potuto operare ed esercitare la propria efficacia di sigillo esclusivamente sul perimetro esterno dell’ex Mandato Britannico.
Per l’ordinamento internazionale, lo Stato successore del Mandato Britannico (Israele) ha ereditato l’intero involucro di confini della precedente unità amministrativa.
L’estensione originaria della sovranità israeliana copre quindi l’intera area mandataria, incluse la Cisgiordania e Gaza, poiché non esisteva alcuna frontiera interna legittima a delimitarle o separarle nel Mandato Britannico.
All’interno dell’involucro esterno del vecchio Mandato britannico non si è mai formata alcuna linea confinaria legale.
La Linea Verde del 1949 è crollata sotto il peso della sua natura puramente militare ed è stata materialmente superata dalla vittoria di Israele nel 1967.
L’estensione del controllo fisico israeliano sulla Cisgiordania e su Gaza a partire da quell’anno non ha violato un confine giuridico internazionale preesistente, perché tale confine non è mai esistito.
Qualunque linea di demarcazione interna o eventuale modifica futura della sovranità sul territorio può nascere legalmente solo ed esclusivamente attraverso Trattato bilaterale formale tra le parti direttamente coinvolte nella contesa.
In assenza di questo accordo, l’ordinamento internazionale non riconosce scorciatoie giuridiche.
Fino a quando un trattato non interverrà a ridefinire l’assetto, la mappa continuerà a riflettere questa dicotomia.
Confini esterni precisi e sigillati dal diritto da un lato, e linee interne provvisorie di solo controllo militare dall’altro.
Fine
Disclaimer
L’argomentazione sviluppata nell’articolo rappresenta la tesi di una scuola giuridica minoritaria.
La giurisprudenza e la dottrina ampiamente maggioritaria del diritto internazionale, espressa nei pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia del 2004 e del 2024, dalle risoluzioni degli organi ONU e dalla prassi diplomatica della quasi totalità degli Stati, adotta una linea interpretativa differente.
Secondo la tesi maggioritaria, il principio di autodeterminazione dei popoli possiede lo status di norma imperativa del diritto internazionale (jus cogens). Nel momento in cui il Mandato Britannico è cessato nel 1948, il diritto all’autodeterminazione spettava a tutta la popolazione residente all’interno dell’unità mandataria, impedendo che l’efficacia automatica dell’uti possidetis juris assegnasse l’intero territorio a un solo attore statale.
Di conseguenza, la Cisgiordania e Gaza non sono classificate come “aree interne prive di delimitazione ereditate legittimamente da Israele nel 1948”, ma come territori il cui status sovrano definitivo è rimasto sospeso. L’estensione del controllo israeliano nel 1967 viene quindi qualificata come occupazione.
Sebbene la Linea Verde del 1949 sia nata come mera linea di armistizio, la dottrina maggioritaria la assume come il limite geografico di riferimento oltre il quale l’esercizio della giurisdizione da parte della potenza occupante (attraverso l’edificazione del muro di separazione o l’istituzione di insediamenti civili) è considerato una violazione formale del diritto internazionale e del divieto di acquisizione territoriale tramite la forza.
disclaimer al disclaimer
Il fatto che una tesi sia minoritaria NON IMPLICA che sia meno valida.
Se il diritto vuole essere una scienza, allora le decisioni a maggioranza non hanno senso.
Non votiamo a maggioranza se 2 più 2 fa 4.
Quindi anche nel diritto internazionale dovremmo essere convinti dalle prove e dalle argomentazioni.
E nell’articolo spiego perché io penso che la tesi minoritaria sia più coerente (e quindi scientifica) di quella maggioritaria.

Rispondi